Area
Pubblicistica
Organo
T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima)
Numero
58/2024
Data
22 Feb 2024
Relatore
Pres. Passoni - Est. Lomazzi
T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione 1) – Sentenza del 22.02.2024 n. 58/2024 – Pres. Passoni – Est. Lomazzi
Divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica
Principio di segretezza dell’offerta economica
Divieto di aggravamento del procedimento
Acquisizione d’ufficio di documenti già in possesso dell’Amministrazione procedente
Proroga dei termini di presentazione delle offerte
Nomina in diversa composizione
Procedura espropriativa
Commissione Giudicatrice
Contratti pubblici
Massima Principale
"“L’esame dell’offerta tecnica deve rimanere ben distinto da quello dell’offerta economica, da conoscere solo in una seconda fase, senza possibilità dunque che nella prima siano contenuti elementi tali da far risalire alla seconda e dunque da influenzare le considerazioni della Commissione di gara e quindi in definitiva compromettere la necessaria imparzialità di giudizio dell’Organo di valutazione.
In omaggio ai dettami di semplificazione amministrativa e di non aggravamento del procedimento, nonché alle specifiche previsioni di acquisizione ex officio dei documenti necessari all’istruttoria, codificate dagli artt. 6, comma 1, lett. b), e 18, comma 2, della Legge 7.8.1990, n. 241, le Stazioni Appaltanti non possono onerare gli operatori economici partecipanti di produrre documentazione già precedentemente richiesta ed acquisita.
Nell’eventualità in cui sia stata disposta la proroga dei termini per la presentazione delle offerte e, nelle more, non si sia dato ancora concreto avvio, mercè l’apertura e l’esame delle buste contenenti le offerte tecniche, alle operazioni prettamente valutative, la Stazione Appaltante non è tenuta a rinnovare la composizione della Commissione Giudicatrice originariamente designata.”"
In omaggio ai dettami di semplificazione amministrativa e di non aggravamento del procedimento, nonché alle specifiche previsioni di acquisizione ex officio dei documenti necessari all’istruttoria, codificate dagli artt. 6, comma 1, lett. b), e 18, comma 2, della Legge 7.8.1990, n. 241, le Stazioni Appaltanti non possono onerare gli operatori economici partecipanti di produrre documentazione già precedentemente richiesta ed acquisita.
Nell’eventualità in cui sia stata disposta la proroga dei termini per la presentazione delle offerte e, nelle more, non si sia dato ancora concreto avvio, mercè l’apertura e l’esame delle buste contenenti le offerte tecniche, alle operazioni prettamente valutative, la Stazione Appaltante non è tenuta a rinnovare la composizione della Commissione Giudicatrice originariamente designata.”"
Approfondimenti Giurisprudenziali
Sentenze Correlate
Pubblicistica
T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima)
T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 08.04.2026 n. 213 - Pres. Est. Perpetuini
N. 213/2026
Diritto amministrativo
Contratti pubblici
Valore stimato dell’appalto
Pubblicistica
T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima)
T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 08.04.2026 n. 211 - Pres. Perpetuini - Est. Perilli
N. 211/2026
Diritto amministrativo
Revoca
Contratti pubblici
Pubblicistica
T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima)
T.A.R. Abruzzo - L'Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 04.03.2026 n. 120 - Pres. Panzironi - Est. Perpetuini
N. 120/2026
Contratti pubblici
Contratto di punta
Favor partecipationis