Area
Pubblicistica
Organo
T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima)
Numero
581/2025
Data
23 Dic 2025
Relatore
Pres. Panzironi - Est. Baraldi
T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 23.12.2025 n. 581 - Pres. Panzironi - Est. Baraldi
Massima Principale
"Il fatto che nel D.Lgs. n. 36/2023 la verifica dei requisiti avvenga precedentemente alla aggiudicazione non esclude che, sotto il profilo processuale, la partecipante che impugna l’aggiudicazione sia tenuta ad offrire una indicazione circa i requisiti di cui l’aggiudicataria sarebbe carente.
Dalla ritardata pubblicazione degli atti di gara non deriva l’illegittimità degli atti impugnati in quanto il ritardo nella pubblicazione dei predetti atti costituisce una mera irregolarità avente come unico effetto lo spostamento in avanti del termine per l’impugnazione.
Dalla lettura combinata degli articoli 36 e 90 del D.Lgs. n. 36/2023 deriva che sussiste un obbligo per la Stazione Appaltante di comunicare ai concorrenti la determina di aggiudicazione e tale obbligo deve essere espletato non necessariamente tramite PEC ma, in ogni caso, con una comunicazione personale al concorrente e non con la mera pubblicazione sulla piattaforma della predetta determina, in ciò dovendosi ritenere la differenza fra quanto prescritto dall’art. 90, che parla di ‘comunicazione’ a tutti i candidati non esclusi, rispetto a quanto previsto dall’art. 36, che parla di messa in disponibilità attraverso la piattaforma digitale utilizzata degli atti di gara ‘contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90’."
Dalla ritardata pubblicazione degli atti di gara non deriva l’illegittimità degli atti impugnati in quanto il ritardo nella pubblicazione dei predetti atti costituisce una mera irregolarità avente come unico effetto lo spostamento in avanti del termine per l’impugnazione.
Dalla lettura combinata degli articoli 36 e 90 del D.Lgs. n. 36/2023 deriva che sussiste un obbligo per la Stazione Appaltante di comunicare ai concorrenti la determina di aggiudicazione e tale obbligo deve essere espletato non necessariamente tramite PEC ma, in ogni caso, con una comunicazione personale al concorrente e non con la mera pubblicazione sulla piattaforma della predetta determina, in ciò dovendosi ritenere la differenza fra quanto prescritto dall’art. 90, che parla di ‘comunicazione’ a tutti i candidati non esclusi, rispetto a quanto previsto dall’art. 36, che parla di messa in disponibilità attraverso la piattaforma digitale utilizzata degli atti di gara ‘contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90’."
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