Area
Civile
Organo
Tribunale di Pescara
Numero
348/2025
Data
21 Mar 2025
Relatore
Dott.ssa Cordisco
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.03.2025 n. 348/2025 - GOT: Dott.ssa Cordisco
Massima Principale
"“(…) la fideiussione, anche se stipulata con un Istituto di credito, non è propriamente riconducibile a un contratto bancario ai sensi del testo unico bancario e dunque non rientra nell’alveo delle materie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 comma 1-bis del d.lgs 28/2010.”
“La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d’Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l’invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca; tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”.
“Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, sicchè la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e anche mediante testimonianze o presunzioni e, dunque, anche a mezzo dell’attestazione della banca cedente dell’avvenuta cessione del credito di cui si discute [la cui produzione è ritenuta ammissibile anche in grado di appello dalla giurisprudenza di legittimità].”"
“La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d’Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l’invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca; tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”.
“Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, sicchè la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e anche mediante testimonianze o presunzioni e, dunque, anche a mezzo dell’attestazione della banca cedente dell’avvenuta cessione del credito di cui si discute [la cui produzione è ritenuta ammissibile anche in grado di appello dalla giurisprudenza di legittimità].”"
Approfondimenti Giurisprudenziali
Sentenze Correlate
Civile
Tribunale di Pescara
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 04.11.2025 n. 1175/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo
N. 1175/2025
Art. 1226 c.c.
Valutazione equitativa
Pregiudizio
Civile
Tribunale di Pescara
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 30.05.2025 n. 604/2025 - Giudice: Dott. Cingolani
N. 604/2025
Termini
Fideiussione
Art. 1936 C.C.
Civile
Tribunale di Pescara
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 14.05.2025 n. 545/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo
N. 545/2025
ART. 58 T.U.B.
Rapporto di conto corrente
Prova documentale